Art. 2.

      1. L'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 64. - (Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva Giunta). - 1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
      2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, è sospeso dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Per tutto il periodo del mandato, e limitatamente ad esso, al suo posto subentra il primo dei non eletti della lista.
      3. L'assessore che lascia l'incarico per revoca ovvero per dimissioni volontarie torna a ricoprire la carica di consigliere.
      4. Non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del presidente

 

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della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia».